Fondo di garanzia: nuove disposizioni

Fondo di garanzia: nuove disposizioni 

 

 

Dal 25 luglio sono in vigore le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale.

La principale novità riguarda le domande per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacultura, sospese dal 1° luglio. Con le modifiche approvate dal decreto ministeriale del 30 giugno 2023, infatti, sarà nuovamente possibile approvare richieste di garanzia per questi settori.

 

Anche dopo l’entrata in vigore delle Nuove Disposizioni operative, rimane operativa fino al 31 dicembre 2023 la disciplina transitoria del Fondo prevista dalla Legge di Bilancio 2022 che stabilisce, tra l’altro, la copertura all’80% o al 60% per tutte le operazioni e l’ammissibilità delle imprese senza valutazione del merito di credito.

Con l’approvazione delle nuove Disposizioni operative, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla normativa ordinaria finalizzate a una maggiore completezza e chiarezza del funzionamento del Fondo, descritte nella Circolare di Mediocredito Centrale n. 14/2023.

 

Nel dettaglio, tra le predette modifiche, è opportuno ricordare le seguenti, che si applicheranno a partire dal 25 luglio 2023:

 

  • modifiche apportate dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti d’esenzione per il settore Agricoltura (Regolamento UE n. 2472/2022) e per i settori Pesca e Acquacoltura, (Regolamento UE n. 2473/2022). In particolare, alla Parte XIII delle nuove Disposizione operative:
  • Paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi limiti dell’ESL in percentuale (pari al 60%) e in assoluto per impresa e progetto d’investimento (pari a 600 mila euro);
  • Paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Pesca e Acquacoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi massimali relativi all’importo massimo di spese ammissibili per progetto (pari a 2,5 milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (pari a 1,25 milioni di euro);
  • modifica della definizione “Portale Fdg”, al fine di chiarire che il Portale FdG rappresenta l’unico strumento per la gestione delle operazioni finanziarie garantite e per qualsiasi comunicazione tra il Gestore del Fondo e i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali, in tutte le fasi procedimentali, dal processo di ammissione alla garanzia, agli adempimenti successivi all’ammissione, alle procedure volte all’espletamento delle verifiche documentali e delle richieste di escussione della garanzia;
  • integrazioni e modifiche delle Disposizioni Operative finalizzate ad una maggiore completezza e ad una maggiore chiarezza della disciplina di funzionamento del Fondo, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13, comma 2, del D.M. n. 248 del 31 maggio 1999.

 

Con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni operative, termina, invece, la disciplina a carattere temporaneo delle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali comunicata con Circolare n. 6/2023 di Mediocredito Centrale.

 

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