Investimenti sostenibili 4.0

Investimenti sostenibili 4.0

 

La misura Investimenti sostenibili 4.0 dà attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027.

In ragione dell’utilizzo delle risorse del predetto Programma nazionale, la misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.
 

 

A chi si rivolge
 

 

Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:

 

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
    non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023.

 

Cosa finanzia
 

I programmi di investimenti devono:

 

  • prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l'ammontare di tali spese deve risultare
  • preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
  • essere diretti all'ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  • essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
  • prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00 e, comunque, al 70 percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
  • prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

 

Spese ammissibili 

Di seguito le spese possibili:

 

  • Macchinari, impianti e attrezzature
  • Opere murarie (nel limite del 40% del totale delle spese ammissibili)
  • Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali acquistati per l’investimento
  • Certificazione di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica e certificazioni ambientali di prodotto relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento
  • Spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 DM 15/05/2023 (nel limite del 5% delle spese ammissibili di cui ai numeri 1 e 3 del presente elenco)
  • Spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica solo per programmi diretti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese e solo se l’effettuazione della diagnosi non costituisca adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento (nel limite del 3% dell’importo totale delle spese ammissibili)

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