
Investimenti sostenibili 4.0
Investimenti sostenibili 4.0
La misura Investimenti sostenibili 4.0 dà attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027.
In ragione dell’utilizzo delle risorse del predetto Programma nazionale, la misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.
A chi si rivolge
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento - trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023.
Cosa finanzia
I programmi di investimenti devono:
- prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l'ammontare di tali spese deve risultare
- preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- essere diretti all'ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00 e, comunque, al 70 percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Spese ammissibili
Di seguito le spese possibili:
- Macchinari, impianti e attrezzature
- Opere murarie (nel limite del 40% del totale delle spese ammissibili)
- Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali acquistati per l’investimento
- Certificazione di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica e certificazioni ambientali di prodotto relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento
- Spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 DM 15/05/2023 (nel limite del 5% delle spese ammissibili di cui ai numeri 1 e 3 del presente elenco)
- Spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica solo per programmi diretti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese e solo se l’effettuazione della diagnosi non costituisca adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento (nel limite del 3% dell’importo totale delle spese ammissibili)