Prestito di denaro dalla società all’amministratore: rischi

La possibilità che una società di capitali (tipicamente una SRL) possa prevedere un prestito di denaro verso l’amministratore non è di per se vietato. Non esiste, infatti, una normativa che vieti questo tipo di operazione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione ad una serie di aspetti che potrebbero compromettere l’operazione, qualora venga a mancare la valida ragione economica dell’operazione per la società. Tuttavia, in questo tipo di operazione potrebbero venirsi a creare una serie di aspetti da valutare in quanto rischiosi. Tra di essi ci potrebbe essere:

  • Il conflitto di interesse dell’amministratore, che si trova in conflitto tra l’esigenza della società di monetizzare al meglio il prestito ed il suo interesse personale nel riceverlo;
  • Il fatto che l’operazione potrebbe risultare come estranea all’oggetto sociale;
  • Possibilità di un mancato rimborso del prestito da parte dell’amministratore e possibili conseguenze per la società.

Inoltre, qualora la società sia dotata di Collegio sindacale, è tenuto a valutare l’operazione per il rispetto della legge e dello statuto al fine di tutela l’interesse della società. Nei casi più gravi l’operazione potrebbe essere sconsigliata da parte dell’organo.

 

Il conflitto di interesse dell’amministratore che riceve il prestito di denaro

 

L’operazione di prestito di denaro all’amministratore riveste indubbio interesse per quest’ultimo. Esso, infatti, nell’operazione ha un evidente conflitto di interesse. La disciplina per le SRL prevede che qualora la società contragga un contratto con il conflitto di interesse dell’amministratore i contratti stessi possono essere annullati su domanda della società. Questo, a condizione che si provi la situazione di conflitto nonché la conoscenza o la conoscibilità da parte del terzo del conflitto.

 

Responsabilità per amministratori e soci

 

L’assemblea dei soci può deliberare l’erogazione di un prestito agli amministratori non essendoci alcuna norma ostativa alla concessione di finanziamenti a favore dell’organo gestionale.

Pertanto, i proprietari della società sono legittimati ad autorizzare i gestori all’assegnazione del prestito attestando nel verbale di assemblea (soggetto ad imposta di registro in misura fissa) le condizioni che esulano dalla distrazione di fondi allorché trattasi di società in stato di dissesto. Questo verbale, redatto anche alla presenza del Collegio sindacale (ove previsto) deve contenere alcuni elementi, ovvero:

  • Il rispetto delle previsioni statutarie nella delibera in oggetto;
  • La presenza di una significativa remunerazione per la società. Deve trattarsi di prestito di denaro oneroso. Non potrebbe essere sostenibile un finanziamento a titolo gratuito;
  • La delibera non deve essere il presupposto per possibili eventuali contenziosi tributari in ordine al tasso di remunerazione applicato sul finanziamento;
  • L’importo del prestito non deve essere tale da esporre la società a danni. Questo, qualora questa debba rispondere per le garanzie prestate in favore degli amministratori o la mancata restituzione del finanziamento;
  • L’importo del prestito non deve mettere la società o i creditori o i terzi in difficoltà a causa della carenza di liquidità derivante dalla concessione del finanziamento;
  • Non deve esserci una potenziale situazione di dissesto nella società;
  • La delibera deve essere registrata la delibera all’Agenzia delle Entrate e versata l’imposta fissa di registro.

 

In buona sostanza, appare molto complesso e difficile rendersi esenti da responsabilità in questo tipo di operazione in quanto è davvero complesso anticipare potenziali effetti che in futuro potrebbero derivare dall’operazione. Soprattutto l’individuazione della valida ragione economica per distrarre fondi dalla società per prestarli all’amministratore non è di facile individuazione. Questo soprattutto nelle società a ristretta base societaria, dove la figura del socio, spesso è anche la figura che ricopre la carica di amministratore.

 

Il recupero del credito

 

La delibera così formata deve poi essere accompagnata dall’effettivo recupero del credito da parte della società. Infatti, deve essere chiaro che l’operazione deve essere ideata in modo tale da poter garantire la restituzione del prestito.

Un prestito può influenzare la liquidità della società, soprattutto se l’importo è significativo rispetto alle risorse finanziarie dell’azienda. Se l’amministratore non è in grado di rimborsare il prestito, la società potrebbe subire perdite finanziarie.

Finanziare l’amministratore per valori che questi non potrebbe essere in grado di restituire potrebbe arrecare un danno alla società ed ai suoi creditori. Il fatto che il debitore sia anche l’amministratore della società risulta del tutto irrilevante e non serve certo a dare maggiore certezza sul punto.

Infatti, l’incarico gestorio in capo al debitore rischia di far pensare ad un’agevolazione per questi e ad uno svantaggio per la società. L’amministratore deve essere, dunque, trattato al pari di qualunque altro terzo estraneo al quale la società intendesse prestare denaro. Pertanto, devono essere richieste garanzie di mercato e devono essere valutate, anche attraverso l’analisi del Collegio sindacale (ove sia previsto).

I prestiti agli amministratori possono essere visti in modo negativo da azionisti e stakeholder, in quanto possono essere percepiti come un uso improprio delle risorse aziendali.

 

I rischi in caso di situazione finanziaria di dissesto della società

 

Nel caso in cui l’assemblea societaria determini una delibera non idonea rispetto ai requisiti sopra indicati potrebbero esserci delle conseguenze importi. Infatti, se la delibera non presenta i requisiti sopra indicati, in caso di liquidazione giudiziaria (ex fallimento), i creditori potrebbero contestare l’operazione di prestito all’amministratore.

È evidente che nel caso in cui il finanziamento possa essere individuato come elemento di destabilizzazione del patrimonio societario diretto a realizzare un’insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori, potrebbero esserci conseguenze importanti per l’amministratore stesso.

In questo scenario si verificherebbero i presupposti per l’applicazione, sia nei confronti dell’amministratore che riguardo ai soci solidalmente responsabili con l’amministratore nei confronti di eventuali danni a terzi, di ipotesi di bancarotta, che a seconda dell’elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza può distinguersi in:

  • Bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. n. 267/1942) che richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto, con l’intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia;
  • Bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) che può essere integrata a titolo di dolo semplice o anche a titolo di colpa, vale a dire per imprudenza, negligenza, imperizia.

Le medesime contestazioni possono essere avanzate nei confronti dei componenti del collegio sindacale, se istituito, che sono responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

 

Conclusioni

 

Il prestito di denaro da parte della società al proprio amministratore non è vietato dalla legge. Tuttavia, è indubbio, però, che l’operazione presenti caratteristiche tali da renderla oggetto di necessaria attenzione da parte della società. Pertanto, in questo tipo di operazioni occorre valutare:

  • L’ambito di estensione dell’oggetto sociale in relazione all’operazione di prestito all’amministratore e conseguenze di legge in caso di operazione estranea ad esso;
  • Gli adempimenti normativi in presenza di un’operazione che riveste indubbio interesse per l’amministratore alla luce degli artt.2391 e 2475-ter c.c.;
  • I tempi, le modalità, i costi e le garanzie concrete dell’operazione;
  • Il confronto con operazioni similari eventualmente effettuate in precedenza dalla società allo stesso amministratore o ad altri e con quelle analoghe poste in essere da banche e soggetti finanziatori;
  • I rischi ulteriori connessi alla situazione di forza/debolezza che, nella concreta gestione della società, assumerebbe il destinatario del prestito una volta erogata la somma di denaro.

In ogni caso, anche se l’operazione sulla carta, ove presta dallo statuto sia potenzialmente possibile. Tuttavia, resta davvero molto rischiosa. Oltre alle conseguenze legate alla possibile insolvenza della società, non è escluso che l’amministratore possa essere assoggettato ad azione di responsabilità, qualora:

  • Non sia nelle condizioni di restituire prestiti ricevuti;
  • Esponga la società a danni qualora questa debba rispondere per le garanzie prestate in favore degli amministratori;
  • Metta comunque la società e/o creditori o terzi in difficoltà a causa della carenza di liquidità derivante dai prestiti fatti a loro.

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